Attestato Prestazione Energetica APE

QUANDO E' OBBLIGATORIO L'APE?

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, ossia di affitto e compravendita di signole unità immobiliari o di interi edifici, è necessario allegare l'APE all'atto di vendita, in originae o in copia conforme.
Dal 1 Luglio 2010, per tutti i contratti di locazione, locazione finanziaria o affitto di azienda, nuovi o rinnovati , anche tacitamente. Il certificato deve essere consegnato al locatario in copia conforme all’originale.
In presenza di provvedimenti giudiziari che comportano trasferimenti immobiliari , con pignoramenti trascritti a partire dal 1° gennaio 2008. Anche in questo caso sussiste l’obbligo di allegazione dell’APE all’atto di trasferimento a titolo oneroso.
Per tutti gli edifici di nuova costruzione , ossia per i quali è stata presentata in Comune la denuncia di inizio attività o la domanda per il permesso di costruire successivamente al 1 Settembre 2007. È necessario presentare l’attestato di certificazione energetica al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre  30 giorni  dalla data di rilascio del permesso di costruire.
Nel caso di ristrutturazione degli edifici che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito. È necessario presentare in Comune l’APE al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre  30 giorni  dalla data di rilascio del permesso di costruire.
Nel caso di ampliamenti volumetrici, quando il volume lordo o climatizzato risulta superiore al 20% rispetto all’esistente. È necessario presentare in Comune l’APE al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre  30 giorni  dalla data di rilascio del permesso di costruire.
Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti . È necessario presentare in Comune l’APE al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre  30 giorni  dalla data di rilascio del permesso di costruire.
Per l’installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti.
Per la ristrutturazione dell’impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitari.
Anche nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore se la sua potenza é superiore a 100 kW . In questo caso, oltre al certificato energetico, è necessaria una diagnosi energetica dell’edificio nella quale, oltre a quantificare. Nei condomini (costituiti da quattro o più unità immobiliari) in cui si è deciso di installare impianti termici indipendenti per ciascuna unità immobiliare, quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell’edificio o dalla potenza nominale dell’impianto termico esistente è obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica.
Per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi tipo , finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
In presenza di contratti di Servizio Energia e Servizio Energia “Plus” nuovi o rinnovati (in modo sia espresso, sia tacito), relativi ad edifici pubblici o privati. Per contratto nuovo o rinnovato si intende un contratto perfezionato a partire dalla data del 1° gennaio 2008. L’aggiudicatario del servizio, ha l’obbligo di dotare l’edificio interessato di APE, entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore del contratto.
Per tutti i contratti, nuovi o rinnovati relativi alla gestione di impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.
A decorrere dal 1° settembre 2007, ed entro il 1° luglio 2011, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi 1000 m2.
L’attestato di certificazione energetica può essere richiesto dal proprietario di un immobile anche su base volontaria.

LE SANZIONI

In base alla Legge Regionale n°24 dell’11 Dicembre 2006, modificata successivamente dalla Legge Regionale n°10 del 29 Giugno 2009 :

L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 bis della Legge Regionale 24/2006 (obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica all’atto di trasferimento a titolo oneroso), incorre nella sanzione amministrativa da 5.000 € a 20.000 €.

 Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, di cui all’articolo 25, comma 4 ter della Legge Regionale 24/2006 (obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica all’atto di stipulazione del contratto di locazione), incorre nella sanzione amministrativa da 2.500 € a 10.000 €.

 L’aggiudicatario del contratto servizio energia o servizio energia plus che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 quater della Legge Regionale 24/2006 (consegna al proprietario dell’edificio dell’attestato di certificazione energetica entro sei mesi dalla stipula o dal rinnovo del contratto), incorre nella sanzione amministrativa da 500 € a 2.000 €.